Onorevoli Deputati! - Il provvedimento è inteso ad assicurare la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione in Afghanistan, Iraq, Libano, Sudan e Somalia. Esso prevede altresì disposizioni per la partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali.
      Il provvedimento, suddiviso in tre capi, è composto di otto articoli.

 

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      Il capo I prevede disposizioni concernenti la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e di sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione in Afghanistan, Iraq, Libano, Sudan e Somalia.
      In particolare, le risorse destinate all'attuazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono finalizzate ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni in Afghanistan, nonché a consentire il rispetto degli impegni assunti dall'Italia a livello internazionale per contribuire alla ricostruzione civile del Paese.
      Per quanto concerne l'Iraq, gli interventi finanziati con le risorse messe a disposizione saranno destinati, da una parte, alla prosecuzione della partecipazione italiana al Fondo internazionale per la ricostruzione dell'Iraq (IRFFI) in settori nei quali l'Italia è da tempo impegnata, con particolare riguardo a quelli dello sviluppo rurale, dell'agro-industria, della formazione professionale e del microcredito e, dall'altra parte, al finanziamento di contributi agli organismi internazionali che operano in settori di elevata valenza socio-economica.
      Gli interventi di cooperazione in Libano saranno realizzati sul canale bilaterale nei settori idrico e dell'energia anche attraverso l'assistenza tecnica e la formazione e, sul canale multilaterale, mediante contributi agli organismi internazionali nei settori dei servizi alle imprese, della tutela ambientale e dell'agricoltura. In aggiunta si prevede di proseguire gli interventi umanitari di emergenza prioritariamente destinati alle popolazioni locali.
      L'azione italiana in Sudan avrà come obiettivo la realizzazione di interventi nel sud del Sudan e nel Darfur; in Somalia gli interventi saranno destinati alla partecipazione italiana alle iniziative avviate dalla comunità internazionale per favorire e sostenere i processi di pace e di stabilizzazione del Paese.
      L'impegno italiano inoltre è destinato a contribuire - tramite la partecipazione finanziaria ai Trust Funds della NATO - al sostegno di più ampi processi di pacificazione e di stabilizzazione in altri Paesi ove si registrano gravi situazioni conflittuali o condizioni di instabilità sociale.
      Unitamente all'impegno sui canali bilaterale e multilaterale in favore dei Paesi sopra menzionati, si è previsto di rafforzare la partecipazione italiana alle iniziative dell'Unione europea nel campo della gestione civile delle crisi internazionali, nell'ambito delle iniziative della politica europea di sicurezza e difesa.
      L'articolo 1 dispone il finanziamento - ad integrazione degli stanziamenti già assegnati dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008) per le finalità previste dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49 - degli interventi di cooperazione allo sviluppo in Afghanistan, Iraq, Libano, Somalia e Sudan.
      Nell'ambito degli interventi a favore delle popolazioni in Libano, Afghanistan e Kosovo, il comma 6 conferma il potere di spesa dei comandanti dei contingenti militari per interventi intesi a fronteggiare, nei casi di necessità e urgenza, le esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, entro il limite di spesa autorizzato per ciascun teatro operativo. Si tratta di attività di cooperazione civile-militare intese a sostenere, in particolare, i progetti di ricostruzione, comprese le infrastrutture sanitarie, le operazioni di assistenza umanitaria, l'assistenza sanitaria e veterinaria, nonché interventi nei settori dell'istruzione e dei servizi di pubblica utilità.
      L'articolo 2 disciplina gli interventi a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione in alcuni Paesi, sia sul canale bilaterale che su quello multilaterale, tramite la partecipazione italiana alle iniziative realizzate dagli organismi internazionali e dall'Unione europea. Sono inserite, altresì, alcune disposizioni destinate a disciplinare il regime degli interventi, nonché l'adeguamento delle diarie per il personale inviato in missione nell'ambito degli interventi di cooperazione, in analogia con quanto già previsto nei precedenti provvedimenti in favore di altre categorie di personale operante nell'ambito del presente decreto.
 

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      È altresì prevista, al comma 10, la spesa per la prosecuzione, fino al 31 dicembre 2008, della partecipazione di personale militare alle attività di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia irachene svolte nell'ambito della NATO Training Mission Iraq (NTM-I). Nell'ambito di tale missione è previsto lo svolgimento di attività di formazione e di addestramento a favore degli equipaggi delle unità navali della Marina militare irachena, nonché per la formazione dei futuri istruttori iracheni. Il contributo italiano alla missione comprende personale delle Forze armate italiane, che svolge le citate attività di consulenza, formazione e addestramento presso le Forze armate irachene, una quota di carabinieri, destinata ad operare nel contesto del programma di addestramento e sviluppo della polizia nazionale irachena (INP), e un nucleo con funzioni logistiche (trasmissioni, alloggiamento e vettovagliamento) di supporto ai rimanenti militari italiani.
      Il comma 11 autorizza, fino al 31 dicembre 2008, la spesa per lo svolgimento in Italia del corso di formazione per magistrati e funzionari iracheni, a cura del Ministero della giustizia, nell'ambito della missione integrata dell'Unione europea denominata EUJUST LEX, di cui all'azione comune 2005/190/PESC del Consiglio, del 7 marzo 2005, prorogata dall'azione comune 2007/760/PESC del Consiglio, del 22 novembre 2007. La missione è intesa a rispondere alle impellenti necessità dell'ordinamento giudiziario penale iracheno mediante la formazione di magistrati e funzionari di medio e alto livello in materia di polizia giudiziaria, giustizia penale e organizzazione penitenziaria, al fine di migliorare la capacità, il coordinamento e la collaborazione delle diverse componenti dell'ordinamento giudiziario penale iracheno, nonché le capacità e le procedure in materia di indagini penali, nel pieno rispetto dei princìpi dello Stato di diritto e dei diritti dell'uomo. Riguardo al corso, è previsto che, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano stabilite la misura delle indennità orarie e dei rimborsi forfetari delle spese di viaggio per i docenti e gli interpreti, la misura delle indennità giornaliere e delle spese di vitto per i partecipanti ai corsi e la misura delle spese per i sussidi didattici.
      Il capo II prevede disposizioni relative alle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.
      In particolare, l'articolo 3, comma 1, autorizza, fino al 30 settembre 2008, la spesa per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) e la spesa per l'impiego del gruppo navale di EUROMARFOR (European Maritime Force) nella componente navale di UNIFIL (Maritime Task Force), in coerenza con la proroga del mandato, fino al 31 agosto 2008, disposta dalla risoluzione 1773 (2007) adottata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU il 24 agosto 2007. La missione UNIFIL è stata riconfigurata dalla risoluzione 1701 (2006) adottata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU l'11 agosto 2006, con il compito di agevolare il dispiegamento delle Forze armate libanesi nel sud del Libano fino al confine con lo Stato di Israele, di contribuire alla creazione di condizioni di pace e sicurezza, di assicurare la libertà di movimento del personale delle Nazioni Unite e dei convogli umanitari e di assistere il Governo libanese nel controllo delle linee di confine per prevenire il traffico illegale di armi. Al contributo italiano dello scorso anno, previsto dal decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007, si aggiunge per l'anno 2008 quello relativo alla componente navale di UNIFIL, per il controllo delle acque prospicienti il territorio libanese, richiesto dal Department of Peacekeeping Operations delle Nazioni Unite. Tale contributo viene realizzato mediante l'impiego di unità navali nell'ambito del gruppo navale EUROMARFOR, costituito da Francia, Spagna, Portogallo e Italia per l'impiego in operazioni relative alla politica europea di sicurezza e di difesa dell'Unione europea.
 

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      Il comma 2 autorizza, fino al 31 dicembre 2008, la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni internazionali in Afghanistan denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL Afghanistan.
      La missione ISAF, a guida NATO, in linea con le risoluzioni 1386 (2001) e 1510 (2003) adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, rispettivamente, il 20 dicembre 2001 e il 13 ottobre 2003, confermate dalla risoluzione 1776 (2007) adottata il 19 settembre 2007, ha il compito di assistere il Governo afgano nel mantenimento della sicurezza a Kabul e in tutto l'Afghanistan, di favorire lo sviluppo delle strutture di governo, di estendere il controllo del Governo su tutto il Paese e di sostenere gli sforzi umanitari, di risanamento e di ricostruzione dell'Afghanistan, contribuendo a garantire il necessario quadro di sicurezza agli aiuti civili apprestati dall'Unione europea e dagli organismi internazionali.
      La missione EUPOL Afghanistan, di cui all'azione comune 2007/369/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 30 maggio 2007, modificata dall'azione comune 2007/733/PESC del Consiglio, del 13 novembre 2007, persegue, attraverso lo svolgimento di funzioni di controllo, guida, consulenza e formazione, i seguenti obiettivi: contribuire all'istituzione, sotto direzione afgana, di un dispositivo di polizia civile sostenibile ed efficace, che garantirà un'adeguata interazione con il sistema giudiziario penale; sostenere il processo di riforma che dovrebbe portare a un servizio di polizia affidabile ed efficiente, che rispetti i diritti umani e operi conformemente ai criteri internazionali nell'ambito dello Stato di diritto.
      Il contingente di personale militare previsto in Afghanistan è comprensivo delle unità contemplate dal decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007, per l'ISAF, e dall'articolo 9 del decreto-legge n. 81 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007, per l'EUPOL Afghanistan, nonché di quelle aggiunte in attuazione degli ordini del giorno G1 e G4, approvati dal Senato della Repubblica in sede di conversione del citato decreto-legge n. 4 del 2007, e di quelle correlate alla temporanea assunzione, dal dicembre 2007, da parte dell'Italia, del ruolo di Commanding Nation del Regional Command Capital (RCC) in Kabul, sulla base dell'accordo tra Italia, Francia e Turchia, necessarie per la realizzazione del Comando regionale, per la gestione delle comunicazioni nel teatro delle operazioni e per il controllo del distretto di Surobi affidato alla responsabilità dello Stato che detiene il comando pro tempore. L'autorizzazione di spesa comprende anche gli oneri per l'addestramento di una compagnia di fanteria albanese inserita nel contingente a comando italiano. Nell'ambito della missione ISAF prosegue l'attività della Cellula di cooperazione civile-militare (CIMIC) che, avvalendosi anche dei fondi di cui all'articolo 1, comma 6, del presente decreto, contribuisce a sostenere le campagne di informazione e dei media; coadiuva i progetti di ricostruzione, comprese le infrastrutture sanitarie; sostiene le operazioni di assistenza umanitaria; presta assistenza sanitaria e veterinaria; effettua interventi richiesti nei settori dell'istruzione e dei servizi di pubblica utilità; nella provincia di Herat, consente la piena funzionalità del Provincial Reconstruction Team (PRT), struttura con composizione mista civile e militare. Attraverso propri nuclei specializzati, svolge infine attività di formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia locali. Al riguardo, si evidenzia la tendenza a ridurre, nell'ambito delle attività del contingente militare, quelle a carattere operativo a vantaggio delle attività di formazione e addestramento destinate a rendere sempre più autonomo l'Afghan National Army (ANA). In tale quadro si inseriscono le iniziative volte ad offrire sostegno logistico al personale appartenente alle Afghan National Security Forces impiegato in attività addestrative svolte dal contingente militare italiano, nonché quelle intese ad ammettere ufficiali delle Forze armate afgane alla frequenza di corsi di studio presso istituti, scuole e altri
 

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enti militari delle Forze armate italiane, assumendo in tutto o in parte a carico della Difesa le spese per la frequenza, il mantenimento, il vestiario, l'equipaggiamento e il materiale didattico, nonché le spese per il viaggio dal Paese di provenienza, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 102, della legge n. 662 del 1996. Parimenti, nell'ambito della missione EUPOL Afghanistan, il personale dell'Arma dei carabinieri è impiegato in attività di addestramento dell'Afghan National Civil Order Police (ANCOP).
      Il comma 3 autorizza, fino al 31 dicembre 2008, la spesa per la proroga della partecipazione di personale e mezzi della Marina militare alla missione NATO nel Mediterraneo orientale denominata Active Endeavour. In linea con le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1368 (2001) del 12 settembre 2001, 1373 (2001) del 28 settembre 2001 e 1390 (2002) del 16 gennaio 2002, la missione, svolta da forze navali, è finalizzata alla prevenzione e protezione contro azioni terroristiche e di pirateria marittima nell'area orientale del Mediterraneo, attraverso operazioni di contromisure mine, attività di controllo e sorveglianza marittima e servizi di scorta del naviglio mercantile.
      Il comma 4 autorizza, fino al 31 dicembre 2008, la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare alle seguenti missioni internazionali nei Balcani, in linea con la risoluzione delle Nazioni Unite 1244 (1999) del 10 giugno 1999:

          a) Multinational Specialized Unit (MSU), missione NATO svolta in Kosovo dai carabinieri, insieme ad appartenenti a Forze di polizia militare di altri Paesi, con compiti di mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, a supporto delle autorità locali, e per il reinserimento dei rifugiati; Criminal Intelligence Unit (CIU) in Kosovo (NATO), unità di informazione investigativa contro la criminalità, che opera nell'ambito della United Nations Mission in Kosovo (UNMIK); European Union Planning Team (EUPT), missione dell'Unione europea in Kosovo, di cui all'azione comune 2006/304/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 10 aprile 2006, prorogata dall'azione comune 2007/778/PESC del Consiglio, del 29 novembre 2007, a cui partecipa personale dell'Arma dei carabinieri, con il compito - in relazione al processo di determinazione del futuro status del Kosovo - di avviare la pianificazione per assicurare una fluida transizione di compiti dall'UNMIK, forza internazionale attualmente delegata all'amministrazione civile del Kosovo, all'operazione dell'Unione europea, che avverrà a seguito di una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, conseguente al raggiungimento dell'accordo sullo status;

          b) Joint Enterprise, missione NATO svolta da forze militari nell'area balcanica, con compiti di attuazione degli accordi sul cessate il fuoco, di assistenza umanitaria e di supporto per il ristabilimento delle istituzioni civili;

          c) Albania 2, missione svolta dal 28o gruppo navale in base ad un accordo bilaterale tra Italia e Albania, con compiti di sorveglianza delle acque territoriali albanesi, al fine di prevenire e contenere il fenomeno dell'immigrazione clandestina in Italia.

      L'autorizzazione di spesa comprende anche gli oneri per il sostegno logistico di una compagnia di fanteria romena impiegata nell'ambito della missione Joint Enterprise.
      Il comma 5 autorizza, fino al 30 settembre 2008, la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, riconfigurata e ridotta nel secondo semestre 2007 a seguito delle decisioni assunte al riguardo nell'ambito dell'Unione europea e della sua possibile ridefinizione. La missione - prevista dall'azione comune 2004/570/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 12 luglio 2004 a seguito della risoluzione 1551 (2004) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 9 luglio 2004, confermata dalla risoluzione 1722 (2006) del 21 novembre

 

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2006 - ha l'obiettivo di contribuire al mantenimento delle condizioni di sicurezza per l'attuazione dell'accordo di pace di Dayton, aprendo la strada all'integrazione nell'Unione europea. Nel suo ambito opera la missione Integrated Police Unit (IPU), con il compito di sviluppare capacità nei settori dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di sostenere l'esecuzione dei compiti civili connessi con gli accordi di pace.
      Il comma 6 autorizza, fino al 31 dicembre 2008, la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2), forza multilaterale con il compito di contribuire alla sicurezza del territorio mediante esclusiva attività di monitoraggio e osservazione. La missione è stata voluta dal Governo israeliano e dall'Autorità nazionale palestinese, firmatari dell'Accordo interinale sulla West Bank e sulla Striscia di Gaza del 28 settembre 1995, che prevede il ripiegamento dell'esercito israeliano da una parte della città di Hebron e la presenza temporanea di una forza di osservatori internazionali. Sia il Governo di Israele sia l'Autorità nazionale palestinese hanno dichiarato di gradire, nel corpo degli osservatori, la presenza di un contingente italiano, le cui qualità furono valutate positivamente nel 1994 durante la prima operazione ad Hebron, denominata TIPH 1. Alla missione partecipano, oltre all'Italia, la Danimarca, la Norvegia, la Svezia, la Svizzera e la Turchia.
      Il comma 7 autorizza, fino al 31 dicembre 2008, la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'azione comune 2005/889/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 25 novembre 2005, prorogata dall'azione comune 2007/359/PESC del Consiglio, del 23 maggio 2007. La missione, istituita dall'Unione europea su invito del Governo di Israele e dell'Autorità nazionale palestinese, è intesa ad assicurare la presenza di una parte terza al valico di Rafah, al fine di contribuire all'apertura della frontiera tra Gaza e l'Egitto. La missione si colloca nel più ampio contesto degli sforzi compiuti dall'Unione europea e dalla comunità internazionale per sostenere l'Autorità nazionale palestinese nell'assunzione di responsabilità per il mantenimento dell'ordine pubblico; essa è finalizzata a contribuire allo sviluppo delle capacità palestinesi di gestione della frontiera a Rafah, nonché ad assicurare il monitoraggio, la verifica e la valutazione dei risultati conseguiti nell'attuazione degli accordi in materia doganale e di sicurezza.
      Il comma 8 autorizza, per l'anno 2008, la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di supporto alla missione dell'Unione africana nel Darfur in Sudan, già denominata AMIS II, e la spesa per la partecipazione di personale militare alla missione «ibrida» delle Nazioni Unite e dell'Unione africana nel Darfur, denominata United Nations/African Union Mission In Darfur (UNAMID). Compiti della missione AMIS II sono il monitoraggio del rispetto dell'accordo sul «cessate il fuoco», siglato l'8 aprile 2004, e la protezione degli osservatori. L'accordo sul «cessate il fuoco» ha consentito lo schieramento, a partire dall'estate del 2004, di un contingente dell'Unione africana, costituito da unità militari di Nigeria, Ruanda, Kenia, Sudafrica, Gambia e Senegal, nell'ambito della cosiddetta «Missione dell'Unione africana in Sudan» (AMIS), che dispone anche di osservatori, elementi di polizia e personale civile, per fare fronte all'emergenza umanitaria che ha reso necessario l'intervento. La missione di supporto dell'Unione europea, di cui all'azione comune 2005/557/PESC del Consiglio, del 18 luglio 2005, modificata dall'azione comune 2007/245/PESC del Consiglio, del 23 aprile 2007, si sostanzia in finanziamenti e partecipazione di personale nell'ambito degli organi di staff del citato contingente dell'Unione africana. La missione UNAMID, di cui alla risoluzione 1769 (2007), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 31 luglio 2007, è autorizzata ad intraprendere
 

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le azioni necessarie per garantire l'applicazione effettiva degli accordi di pace, la protezione della popolazione civile e la prosecuzione delle attività di assistenza umanitaria. La citata risoluzione 1769 (2007) prevede che l'UNAMID, allorché raggiunga la piena capacità operativa (complessivamente sono previsti fino a 19.555 militari, tra cui 360 osservatori e ufficiali di collegamento, e non più di 3.772 agenti di polizia), subentri alla missione AMIS, incorporando il relativo personale. Il contributo italiano concerne il trasporto aereo di personale e di equipaggiamenti per il rischieramento di contingenti militari stranieri che partecipano alla missione, da attuare in corso d'anno, nel periodo che sarà indicato dalle Nazioni Unite.
      Il comma 9 autorizza, fino al 30 settembre 2008, la spesa per la partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea, denominata EUFOR Tchad/RCA, nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica centrafricana, di cui all'azione comune 2007/677/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 15 ottobre 2007. La missione si svolge in conformità con il mandato fissato dalla risoluzione 1778 (2007) approvata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 25 settembre 2007, che dispone l'avvio di una missione dell'ONU nel Ciad orientale e nel nordest della Repubblica centrafricana, autorizzando, altresì, l'Unione europea a schierare forze in tali Paesi, al fine di fare fronte all'impatto destabilizzante che la crisi del Darfur esercita sulla situazione dei Paesi limitrofi sotto il profilo umanitario e della sicurezza della popolazione civile in tali regioni. Il contingente internazionale comprenderà fino a 4.000 uomini inizialmente dispiegati per un anno, con quartier generale a Parigi. Nell'ambito del contributo italiano alla nuova missione è previsto l'approntamento di una struttura ospedaliera da campo di tipo Role 2.
      Il comma 10 autorizza, fino al 31 dicembre 2008, la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo, denominate EUPOL RD Congo ed EUSEC RD Congo.
      La missione EUPOL RD Congo, di cui all'azione comune 2007/405/PESC, adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 12 giugno 2007, subentrata, senza soluzione di continuità, alla missione EUPOL Kinshasa (di cui all'azione comune 2004/847/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 9 dicembre 2004), ha il compito di condurre attività di consulenza, assistenza e controllo per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo, al fine di contribuire agli sforzi congolesi di riforma e di ristrutturazione del settore della polizia e alla sua interazione con la giustizia. La missione fornisce consulenza e assistenza direttamente alle autorità congolesi competenti, attraverso la Commissione di controllo della riforma della polizia (CSRP) e la Commissione mista della giustizia, attenta a promuovere politiche compatibili con i diritti umani e il diritto internazionale umanitario, con le norme democratiche e i princìpi di buona gestione degli affari pubblici, di trasparenza e di rispetto dello Stato di diritto. La missione agisce in stretta collaborazione con la missione EUSEC RD Congo, di cui all'azione comune 2007/406/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 12 giugno 2007. La missione ha il compito di svolgere attività di consulenza e assistenza per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo, al fine di contribuire alla riuscita dell'integrazione delle varie fazioni armate e di aiutare il Paese nei suoi sforzi di ristrutturazione e di ricostruzione dell'esercito congolese. In coordinamento e cooperazione con gli altri attori della comunità internazionale la missione è volta, in particolare, a fornire consulenza e assistenza alle autorità congolesi nell'ambito dei lavori, da esse svolti, di integrazione, ristrutturazione e ricostruzione dell'esercito congolese e a condurre e portare a termine il progetto di assistenza tecnica relativo all'ammodernamento della catena dei pagamenti del Ministero della difesa nella Repubblica
 

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democratica del Congo. Il contributo italiano alle due missioni è costituito dalla partecipazione di personale, nell'una, dell'Arma dei carabinieri e, nell'altra, delle altre Forze armate.
      Il comma 11 autorizza, fino al 31 dicembre 2008, la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP), di cui alla risoluzione 1642(2005) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 14 dicembre 2005. L'UNFICYP, il cui mandato è stato esteso dalla risoluzione 1789 (2007) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 14 dicembre 2007, ha il compito di contribuire alla stabilizzazione dell'area, prevenendo possibili scontri tra le etnie greca e turca residenti nell'isola e svolgendo attività di assistenza umanitaria. Nel suo ambito opera l'UNPOL con compiti di monitoraggio presso le stazioni di polizia nella Buffer Zone.
      Il comma 12 autorizza, fino al 31 dicembre 2008, la spesa per la prosecuzione dei programmi di cooperazione militare con l'Albania definiti secondo i criteri stabiliti dal Patto di stabilità per il sud-est Europa e previsti in sede OSCE/ONU per il sostegno nelle situazioni post-conflittuali.
      Il comma 13 autorizza la spesa per la cessione a titolo gratuito, a favore delle Forze armate libanesi, nell'anno 2008, di apparecchiature per le comunicazioni e di materiali, escluso il materiale d'armamento, in prosecuzione dei programmi di assistenza avviati nel secondo semestre del 2007 con le cessioni di mezzi, equipaggiamenti e materiali di cui all'articolo 9, comma 11, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.
      Il comma 14 autorizza, per l'anno 2008, la spesa per la cessione, a titolo gratuito, di apparecchiature per lo sminamento e di materiale di protezione individuale, escluso il materiale d'armamento, a favore delle Forze armate egiziane e di quelle serbe, in relazione ad urgenti esigenze di bonifica di ordigni inesplosi.
      Il comma 15 autorizza, fino al 31 dicembre 2008, la spesa per la proroga dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) in Albania e nei Paesi dell'area balcanica.
      Il comma 16 autorizza, fino al 31 dicembre 2008, la spesa per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione UNMIK in Kosovo. L'UNMIK, forza internazionale delegata all'amministrazione civile del Kosovo, costituita sulla base della risoluzione 1244 (1999) adottata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU il 10 giugno 1999, ha il compito di organizzare le funzioni amministrative essenziali, di creare le basi per una solida autonomia e per l'autogoverno del Kosovo, di facilitare il processo politico per determinare il futuro status del Kosovo, di coordinare gli aiuti umanitari di tutte le agenzie internazionali, di fornire sostegno alla ricostruzione delle infrastrutture più importanti, di mantenere l'ordine pubblico, di far rispettare i diritti umani e di garantire la sicurezza e il regolare ritorno in Kosovo di tutti i rifugiati e i dispersi.
      Il comma 17 autorizza, fino al 31 dicembre 2008, la spesa per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea di assistenza per la gestione delle frontiere e i controlli doganali in Moldova e Ucraina, di cui all'azione comune 2007/107/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 15 febbraio 2007.
      Il comma 18 autorizza, fino al 31 dicembre 2008, la spesa per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'azione comune 2005/797/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 14 novembre 2005, con compiti di assistenza alla polizia palestinese.
      Il comma 19 autorizza, fino al 31 dicembre 2008, la spesa per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma
 

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dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina denominata European Union Police Mission (EUPM), di cui all'azione comune 2002/210/PESC, adottata dal Consiglio dell'Unione europea l'11 marzo 2002. La missione, il cui mandato è stato riconfigurato dall'azione comune 2007/749/PESC del Consiglio, del 19 novembre 2007, si prefigge, in linea con gli obiettivi generali stabiliti nell'accordo di Dayton, di costruire in Bosnia-Erzegovina, attraverso il sostegno, il controllo e le ispezioni, un servizio di polizia sostenibile, professionale e multietnico, destinato in particolare a operare secondo gli impegni assunti nell'ambito del processo di stabilizzazione e associazione con l'Unione europea, nella lotta contro la criminalità organizzata e per la riforma della polizia.
      Il comma 20 autorizza, fino al 30 settembre 2008, la spesa per la partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia in esecuzione dell'accordo di cooperazione tra il Governo italiano e il Governo libico siglato, in data 29 dicembre 2007, per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani. L'accordo prevede, in particolare, lo svolgimento di operazioni di pattugliamento marittimo per l'effettuazione di operazioni di controllo, ricerca e salvataggio delle imbarcazioni dedite al trasporto di immigrati clandestini, mediante l'impiego di sei unità navali del Corpo della guardia di finanza, che imbarcheranno equipaggi misti, composti da personale libico e da personale di tale Corpo, per le attività di addestramento, di formazione nonché di assistenza tecnica all'impiego e alla manutenzione dei mezzi. Nell'ambito della nuova missione, il personale del Corpo della guardia di finanza parteciperà altresì alla costituzione di un comando operativo interforze, con compiti di direzione e coordinamento delle attività navali. Le intese collaborative raggiunte assumono rilevanza strategica nell'ambito della politica nazionale ed europea in materia di immigrazione clandestina, a motivo della rilevanza dei flussi migratori provenienti dalle coste libiche, nonché della possibilità di una successiva saldatura con le analoghe iniziative internazionali già avviate dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (FRONTEX).
      Il comma 21 autorizza, fino al 31 dicembre 2008, la spesa per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle missioni internazionali in Afghanistan denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL Afghanistan. Nell'ambito della missione ISAF, il personale del Corpo svolge compiti di formazione e addestramento della Afghan Border Police, mediante corsi tenuti a Herat, con specifico riferimento alle attività di contrasto e repressione delle violazioni doganali. Nell'ambito della missione EUPOL Afghanistan, il personale del Corpo partecipa alle attività per l'istituzione di una struttura di polizia afgana sostenibile ed efficace in conformità con gli standard internazionali, nonché alle attività di supporto al Ministero dell'interno nella direzione della Afghan National Police (ANP) e di assistenza nello sviluppo di una strategia nazionale in materia di indagini criminali, addestramento ed efficace gestione delle frontiere.
      Il comma 22 autorizza, fino al 31 dicembre 2008, la spesa per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle missioni internazionali in Kosovo, denominate United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) ed European Union Planning Team (EUPT), nonché alla missione PESD di preparazione per il trasferimento di compiti dall'UNMIK all'operazione dell'Unione europea nel settore dello Stato di diritto. Nell'ambito della missione UNMIK, il personale del Corpo della guardia di finanza è impiegato presso le unità CIU (Criminal Intelligence Unit), con compiti di monitoraggio delle transazioni finanziarie nel territorio kosovaro allo scopo di individuare eventuali fenomeni illeciti compiuti utilizzando i canali finanziari, FIC (Financial Intelligence Centre), con il compito di stabilire un quadro legale per contrastare e controllare tutte le forme di riciclaggio e
 

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le attività illegali connesse, e FIU (Financial Investigation Unit), cui è demandato il compito di investigare sulle attività di enti pubblici e privati che percepiscono finanziamenti dal Kosovo Consolidated Budget, in ordine all'eventuale coinvolgimento in reati finanziari o in attività criminali correlate a fenomeni di corruzione.
      Il comma 23 autorizza, fino al 31 dicembre 2008, la spesa per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah). Nell'ambito della missione, il personale del Corpo svolge attività di border monitoring o custom monitoring.
      Il comma 24 autorizza, fino al 30 settembre 2008, la spesa per la partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione delle Nazioni Unite in Haiti, denominata United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH), di cui alla risoluzione 1542 (2004) adottata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU il 30 aprile 2004, prorogata dalla risoluzione 1780 (2007) adottata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU il 15 ottobre 2007. La nuova missione ha il compito di assistere il Governo haitiano nelle attività di ristrutturazione e riforma della Haitian National Police secondo princìpi democratici. Il personale del Corpo della guardia di finanza è inserito nel gruppo di esperti impegnato nella riforma del dipartimento marittimo, aereo, confinario e migratorio della locale polizia.
      Il comma 25 autorizza, fino al 31 dicembre 2008, la spesa per la partecipazione di magistrati, personale della Polizia penitenziaria e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione PESD dell'Unione europea in Kosovo, per la preparazione del trasferimento di compiti dall'UNMIK all'operazione dell'Unione europea nel settore dello Stato di diritto.
      Il comma 26 autorizza, fino al 31 dicembre 2008, la spesa per la partecipazione di personale appartenente alla Croce Rossa Italiana, ausiliario delle Forze armate, alle missioni in Libano e in Afghanistan. Nei precedenti provvedimenti legislativi di proroga delle missioni le risorse destinate alla Croce Rossa Italiana erano ricomprese nelle autorizzazioni di spesa riferite alle singole missioni.
      Il comma 27 autorizza, fino al 31 dicembre 2008, la spesa per proseguire lo svolgimento dei corsi di introduzione alle lingue e alle culture dei Paesi in cui si svolgono le missioni internazionali per la pace a favore del personale impiegato nelle medesime missioni.
      L'articolo 4, in materia di personale, al comma 1, con riguardo al trattamento economico accessorio da erogare al personale che partecipa alle missioni previste dal presente provvedimento, conferma i criteri di attribuzione dell'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941. L'indennità viene corrisposta secondo misure percentuali calcolate sulle diarie previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2003, diversificate in ragione della circostanza che il personale sia compreso in un contingente ovvero debba provvedere personalmente al vitto e all'alloggio. Nell'ambito applicativo della disposizione è compreso anche il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite per la missione UNIFIL.
      Il comma 2 prevede che all'indennità di cui al comma 1 e al trattamento economico (legge 8 luglio 1961, n. 642) corrisposto al personale che partecipa alle attività di assistenza alle Forze armate albanesi di cui all'articolo 3, comma 12, non si applica la riduzione del 20 per cento stabilita dall'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. La disposizione conferma quanto già previsto, per l'anno 2007, dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38.
      Il comma 3 dispone, per il personale impiegato nella missione riguardante lo
 

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sviluppo dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, la corresponsione del trattamento economico di cui alla legge 8 luglio 1961, n. 642, calcolando l'indennità speciale nella misura del cinquanta per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.
      Il comma 4, confermando quanto già previsto, per l'anno 2007, dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38, prevede che, per il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2008, ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali, di cui al presente decreto, l'indennità di impiego operativo sia corrisposta in misura uniforme, pari, per il personale militare in servizio permanente, al 185 per cento dell'indennità operativa di base di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni, e, per i volontari di truppa in ferma, a euro 70. L'indennità in parola, se più favorevole, sostituisce le indennità di impiego operativo, ovvero l'indennità pensionabile, corrisposte ai militari secondo misure differenziate in ragione delle diverse condizioni di impiego in cui il personale di ciascuna Forza armata è chiamato abitualmente ad operare, come previsto dalla legge 23 marzo 1983, n. 78 (gli importi delle diverse indennità operative sono stati aggiornati nel tempo dai provvedimenti di concertazione relativi al trattamento economico del personale militare in servizio permanente e, per i volontari di truppa in ferma, dalle leggi n. 342 del 1986 e n. 231 del 1990). L'uniformità della misura prevista trova giustificazione nella considerazione che i militari inseriti nei contingenti impiegati nelle missioni operano in condizioni di rischio e di disagio sostanzialmente similari. A tale indennità viene applicato il trattamento fiscale e previdenziale previsto per l'indennità di imbarco dall'articolo 19, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e dall'articolo 51, comma 6, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
      Il comma 5 disciplina, sotto il profilo del trattamento economico complessivo, i casi in cui l'ONU, nell'ambito della missione UNIFIL, attribuisce al personale militare incarichi di vertice tramite contratti individuali, che regolano il rapporto degli interessati con la stessa Organizzazione, nonché i compiti sulla catena di comando multinazionale. La sottoscrizione di tali contratti ha comportato in altre circostanze l'applicazione della legge 27 luglio 1962, n. 1114 (disciplina sulla posizione giuridica ed economica dei dipendenti statali autorizzati ad assumere incarichi di durata superiore a sei mesi, in regime di rapporto individuale ed autonomo con enti e organismi internazionali), con la diretta corresponsione da parte dell'ONU di emolumenti di natura stipendiale e con la cessazione di quelli nazionali. Con riguardo alla missione UNIFIL, tuttavia, la citata legge non trova possibilità di applicazione in quanto i comandanti militari interessati permangono, nel contempo, investiti di un ruolo gerarchico-funzionale anche sulla catena di comando nazionale collegata al contingente italiano in missione in Libano, sicché il rapporto di servizio con l'amministrazione di appartenenza non è interrotto e, di conseguenza, non viene meno neanche l'obbligo alla corresponsione del trattamento economico fisso e continuativo, dell'indennità di missione e della somministrazione di vitto e alloggio a carico dello Stato. In tale senso, la disposizione stabilisce che qualsivoglia retribuzione corrisposta dall'ONU allo stesso titolo sia versata all'amministrazione, al netto delle ritenute, fino alla concorrenza dell'importo corrispondente alla somma dei trattamenti nazionali (fisso e continuativo, per indennità di missione ai sensi del comma 1, per vitto e alloggio eccetera), al netto delle ritenute. Da tale compensazione sono esclusi indennità e rimborsi corrisposti dall'ONU per i servizi occasionali fuori sede, comandati autonomamente dalla stessa Organizzazione internazionale.
 

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      Il comma 6 conferma la previsione relativa alla valutazione dei periodi di comando, attribuzioni specifiche, servizio e imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, presso comandi, unità, reparti ed enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali per la pace, ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti per l'avanzamento al grado superiore dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.
      Il comma 7 prevede che, per le esigenze connesse con le missioni internazionali, anche nell'anno 2008 possano essere richiamati in servizio, a domanda, quali ufficiali delle forze di completamento, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, altrimenti non richiamabili in base alla normativa generale (articolo 64 della legge 10 aprile 1954, n. 113). La disposizione consente, in via temporanea e solo per le esigenze connesse con le missioni internazionali, di ampliare il bacino degli ufficiali richiamabili nelle forze di completamento, potendo attingere a personale appartenente a fasce di età superiore, comprese tra i quarantacinque e i sessantacinque anni, al fine di consentire alle Forze armate di avvalersi di pregiate professionalità presenti in tali ambiti.
      Il comma 8 prevede che, per le esigenze connesse con le missioni internazionali di cui al presente decreto, il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno possa essere prolungato, previo consenso degli interessati, per un massimo di ulteriori sei mesi.
      Il comma 9 è volto ad estendere la disciplina che prevede l'avanzamento al grado superiore degli ufficiali in caso di decesso ovvero di inidoneità permanente al servizio per ferite, lesioni o malattie riportate in servizio o per causa di servizio durante l'impiego in attività operativa o addestrativa, al personale appartenente ai ruoli dei marescialli, sergenti, volontari di truppa in servizio permanente, musicisti, nonché agli ufficiali ausiliari e ai volontari in ferma delle Forze armate, e corrispondenti ruoli e categorie dell'Arma dei carabinieri. L'esigenza si è manifestata a seguito di attentati e incidenti in cui hanno perso la vita militari, verificatisi in teatri operativi di impiego di contingenti all'estero, nei quali, ai fini della promozione in argomento, si è imposta una disparità di trattamento finanche tra militari di ruoli diversi appartenenti alla stessa Forza armata. Uno dei casi più emblematici è, ad esempio, quello verificatosi il 31 maggio 2005 in Iraq, riguardante l'equipaggio di un elicottero, composto da due ufficiali e due sottufficiali, che nella fase di rientro da una missione di aviotrasporto di personale è precipitato nella notte causando la morte dei quattro militari a bordo. A seguito del tragico evento, agli ufficiali deceduti è stata conferita la promozione al grado superiore ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, e dell'articolo 37 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, i quali prevedono, in caso di infermità o di decesso per servizio, l'attribuzione della promozione al grado superiore, anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo, senza che sia richiesta la sussistenza delle condizioni previste per l'avanzamento. Non è stato possibile, invece, conferire analoga promozione ai sottufficiali deceduti, perché la normativa vigente in materia di avanzamento in particolari condizioni e per meriti eccezionali a favore del personale militare dei ruoli non direttivi, prevista dagli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, e dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, per l'Arma dei carabinieri, richiede, quale presupposto applicativo, l'aver maturato le condizioni per l'avanzamento, presupposto non sussistente per i due sottufficiali in questione. La disposizione in esame è necessaria per sanare tale ingiustificata disparità di trattamento nell'ambito di categorie di personale - ufficiali, sottufficiali e volontari - tutte impegnate in maniera sinergica e congiunta nelle medesime operazioni ad alta intensità di rischio e negli stessi teatri operativi, prevedendo anche per il personale militare non direttivo, nelle medesime circostanze,
 

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la promozione al grado superiore, anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo di appartenenza ovvero, per i primi marescialli, al grado di sottotenente dei ruoli speciali degli ufficiali, con mantenimento del trattamento economico eventualmente più favorevole. L'urgenza dell'eliminazione di tale immotivata disparità di trattamento - iniziativa legislativa che può comportare un onere assai modesto a fronte dei rilevanti positivi riflessi che ha per la condizione morale e la compattezza della compagine militare - è determinata dal ripetersi, purtroppo non infrequente nelle missioni internazionali, di casi in cui la differente normativa si appalesa, quale, per ultimo, quello del militare deceduto nel corso di conflitto a fuoco in Afghanistan il 24 novembre scorso, per il quale non si è potuto ancora procedere alla promozione al grado superiore. La previsione - già inserita nel disegno di legge, d'iniziativa governativa, recante «Disposizioni in materia di personale militare delle Forze armate, Istituti di formazione e onorificenze», di cui all'atto Camera n. 3297 - comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, valutati in euro 30.872,09 per l'anno 2008, euro 29.563,22 per l'anno 2009 ed euro 38.572,30 a decorrere dall'anno 2010, per i quali l'articolo 7, comma 2, appresta una specifica copertura. In relazione alla natura previsionale dell'onere, l'articolo 7, comma 3, prevede la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      Il comma 10 rinvia, per la disciplina da applicare al personale, a talune disposizioni del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15. In particolare, le disposizioni del decreto-legge n. 451 del 2001 richiamate prevedono:

          articolo 2, commi 2 e 3: la corresponsione dell'indennità anche nei previsti periodi di riposo e recupero fruiti dal personale in costanza di missione, analogamente a quanto previsto dal decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339, nonché, ai fini della corresponsione dell'indennità, l'equiparazione dei volontari in ferma breve e in ferma prefissata delle Forze armate ai volontari di truppa in servizio permanente, essendo tali categorie di personale in possesso di analogo stato giuridico ed impiegati negli stessi compiti;

          articolo 3: il trattamento assicurativo e il trattamento pensionistico nei casi di decesso e invalidità per causa di servizio e, altresì, i casi di infermità contratta in servizio. In particolare, viene attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente previsto dall'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, ragguagliando il massimale minimo al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente. Nei casi di decesso e di invalidità per causa di servizio è prevista l'applicazione, rispettivamente, dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, e delle disposizioni in materia di pensione privilegiata ordinaria, di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni. È, inoltre, disposto il cumulo del trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidità con quello assicurativo, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 giugno 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente. Nei casi di infermità contratta in servizio, è richiamata l'applicazione dell'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come modificato dall'articolo 3-bis del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339. Esso prevede che il personale militare in ferma volontaria che abbia prestato servizio in missioni

 

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internazionali di pace e contragga infermità idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilità possa, a domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali, da trascorrere interamente in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura, anche per periodi superiori a quelli previsti dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Ai fini del proscioglimento dalla ferma o rafferma contratta, al personale che ha ottenuto il riconoscimento della causa di servizio non sono computati, a domanda, i periodi trascorsi in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura connessi con il recupero dell'idoneità al servizio militare a seguito della infermità contratta. Negli stessi casi, per il personale militare in servizio permanente, non è computato nel periodo massimo di aspettativa il periodo di ricovero in luogo di cura o di assenza dal servizio fino a completa guarigione, a meno che le infermità comportino inidoneità permanente al servizio. Fino alla definizione dei procedimenti medico-legali riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, al personale è corrisposto il trattamento economico continuativo, ovvero la paga, nella misura intera. Nei confronti del personale deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare incondizionato ovvero giudicato assolutamente inidoneo ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, sono estesi al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai fratelli germani conviventi e a carico, qualora unici superstiti, i benefìci di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, consistenti nel diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto a ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli ovvero nell'assunzione per chiamata diretta nelle amministrazioni statali, ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni ed entro la quota del 10 per cento del numero di vacanze;

          articolo 4: la corresponsione dell'indennità di missione al personale militare in stato di prigionia o disperso e il computo per intero del tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso ai fini del trattamento di pensione;

          articolo 5, comma 1, lettere b) e c): la disapplicazione delle disposizioni in materia di orario di lavoro e la possibilità da parte del personale impiegato nelle missioni di utilizzare a titolo gratuito le utenze telefoniche di servizio, se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative;

          articolo 7: l'estensione della disciplina prevista per il personale militare al personale civile eventualmente impiegato nelle missioni;

          articolo 13: la possibilità per il personale militare, al rientro dalle missioni, di partecipare ai concorsi interni banditi dall'amministrazione con il diritto, se vincitore, all'attribuzione della stessa anzianità giuridica dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda.

      Il comma 11 autorizza la spesa per l'incremento del Fondo unico di amministrazione da attribuire al personale civile appartenente alle aree funzionali del Ministero della difesa per l'anno 2008. L'autorizzazione di spesa - già prevista per l'anno 2007 dall'articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38 - si rende necessaria e urgente per continuare ad assicurare, per l'anno 2008 e sin dall'inizio dell'anno, la funzionale prosecuzione delle attività di supporto svolte dal personale civile per sostenere la maggiore operatività delle Forze armate richiesta dagli impegni internazionali. Il notevole impegno delle Forze armate nelle missioni internazionali per la pace ha comportato, infatti, per il personale civile del Ministero della difesa

 

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appartenente alle aree funzionali una costante lievitazione dell'impegno lavorativo. In tale contesto, il citato personale deve assumere numerosi e qualificati incarichi, in precedenza ricoperti dal solo personale militare, al quale non è più possibile ricorrere in via esclusiva a causa dei molteplici impegni operativi e del contestuale processo di graduale riduzione degli organici in atto. Le maggiori risorse sono intese, pertanto, a compensare il maggior impegno lavorativo richiesto al personale civile, non solo sotto il profilo quantitativo, ma anche in relazione alla connessa assunzione di specifiche superiori responsabilità collegate allo svolgimento di tali incarichi.
      L'articolo 5, recante disposizioni in materia penale, confermando quanto disposto dall'articolo 5 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38, prevede, al comma 1, l'applicazione del codice penale militare di pace e delle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 421 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2002, nella parte in cui dispongono in ordine alla competenza territoriale per l'accertamento dei reati militari, concentrata sul tribunale militare di Roma, alle misure restrittive della libertà personale, all'udienza di convalida dell'arresto in flagranza e all'interrogatorio della persona destinataria di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.
      Il comma 2 condiziona la punibilità dei reati commessi dallo straniero nel territorio in cui si svolgono gli interventi umanitari e le missioni militari di cui al presente decreto, a danno dello Stato ovvero dei cittadini italiani che partecipano agli interventi e alle missioni stessi, alla richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate. La disposizione è intesa a consentire all'autorità di Governo di valutare preventivamente se le condotte poste in essere siano tali da mettere effettivamente in pericolo interessi vitali dello Stato.
      Il comma 3 attribuisce alla competenza del tribunale di Roma la cognizione dei reati di cui al comma 2, nonché dei reati attribuiti alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria commessi dal cittadino italiano che partecipa agli interventi e alle missioni di cui al presente provvedimento, nel territorio e per il periodo di durata degli interventi e delle missioni stessi. Al riguardo va considerato che la prevista applicazione del codice penale militare di pace al personale militare impiegato nelle missioni comporta che numerosi reati ipotizzabili a carico di appartenenti alle Forze armate, che l'articolo 47 del codice penale militare di guerra configura come reati militari (conseguentemente attribuiti alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria militare), siano invece qualificati come reati comuni rientranti nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria. La disposizione in esame - che non incide sulla ripartizione della giurisdizione tra la magistratura ordinaria e la magistratura militare - è analoga a quella prevista per i reati militari commessi durante lo svolgimento delle missioni, per i quali l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 421 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2002, (richiamato dal comma 1 del presente articolo) attribuisce la competenza al tribunale militare di Roma. Viene in tal modo delineato, per tutti i reati commessi nell'ambito degli interventi e delle missioni internazionali per la pace, un quadro normativo unitario sotto il profilo della competenza, il quale consente di evitare eventuali conflitti che potrebbero derivare dall'applicazione dell'articolo 10 del codice di procedura penale, il quale stabilisce che, nell'ambito della giurisdizione ordinaria, per i reati commessi interamente all'estero, la competenza è determinata, successivamente, dal luogo della residenza, della dimora, del domicilio, dell'arresto o della consegna dell'imputato e che, nei casi in cui non sia possibile determinarla nei modi indicati, la competenza appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato
 

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nell'apposito registro. L'individuazione del tribunale di Roma quale unico giudice ordinario competente, come del tribunale militare di Roma per i reati militari, trova fondamento nella circostanza che le attività di pianificazione e conduzione degli interventi e delle missioni internazionali per la pace sono svolte, rispettivamente, dal Ministero degli affari esteri e dal Comando operativo interforze nell'ambito del Ministero della difesa, amministrazioni centrali con sede a Roma.
      L'articolo 6, recante disposizioni in materia contabile, al comma 1, rinvia alle disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, il quale prevede la possibilità, per l'Amministrazione della difesa, di attivare le procedure d'urgenza per l'acquisizione di beni e servizi previste dalla normativa vigente in caso di urgenti esigenze connesse con l'operatività dei contingenti e accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già operanti, nonché l'autorizzazione a ricorrere, in caso di necessità e urgenza, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato e ai capitolati d'oneri, ad acquisti e lavori da eseguire in economia in relazione alle esigenze di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, di apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica.
      Il comma 2 conferma il limite complessivo di spesa (euro 50.000.000) entro il quale, in relazione alle missioni internazionali di cui al presente decreto, il Ministero della difesa può ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato e ai capitolati d'oneri, per corrispondere alle esigenze di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative e di acquisizione di apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica, estendendo altresì tale disciplina agli acquisti di materiale d'armamento, di equipaggiamenti individuali e di materiali informatici.
      Il comma 3 prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponda, alle amministrazioni che ne facciano domanda, anticipazioni pari all'importo dei contratti annuali di assicurazione e di trasporto stipulati per le missioni internazionali. Al riguardo va considerato che gli oneri derivanti dai contratti di assicurazione del personale e di trasporto di persone e cose relativi alle missioni internazionali trovano copertura finanziaria nei provvedimenti legislativi che autorizzano le relative spese. Trattandosi di oneri eccedenti gli ordinari stanziamenti di bilancio, non risulta possibile, in attesa della variazione dei relativi capitoli di spesa conseguente alla conclusione dell'iter legislativo di approvazione dei provvedimenti di finanziamento delle missioni internazionali, stipulare contratti di assicurazione e di trasporto di durata rispondente alle esigenze delle missioni stesse, né risultano conformi a tali esigenze contratti di durata minore la cui stipulazione nel corso dell'anno risulterebbe intempestiva in relazione ai tempi tecnici necessari per l'espletamento dei relativi procedimenti ad evidenza pubblica. La disposizione in esame è intesa, pertanto, a consentire la stipulazione di contratti di durata annuale finanziati con le previste anticipazioni, il cui importo verrà successivamente scomputato nell'ambito della copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi di spesa delle missioni.
      Il capo III prevede le disposizioni finali.
      In particolare, l'articolo 7 prevede la clausola di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto.
      L'articolo 8 stabilisce il termine di entrata in vigore del presente decreto.